LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA 

Con queste premesse favorevoli, le modifiche all’art. 16 della legge n. 135/77 si dispone che il Fondo gestisca le forme previdenziali obbligatorie degli Agenti Raccomandatari Marittimi e il Ministero dei Trasporti stabilisce, con proprio decreto, l’ammontare della contribuzione che deve essere versata al Fondo. 

L’obbligatorietà dell’adesione al Fondo viene ribadita e rafforzata sia dall’INPS che dal Ministero del Lavoro: con una circolare del 28 marzo 1997 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale acclara che i raccomandatari marittimi sono soggetti ad una contribuzione previdenziale obbligatoria. Il documento del Ministero del lavoro che evidenzia l’obbligatorietà della previdenza gestita dal F.A.M.A. porta la data del 26 settembre 2006. 

E’ in ragione di questi atti che oggi il Fondo gestisce con successo, con giusta attenzione e chiarezza amministrativa la previdenza obbligatoria della categoria.


 

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE


 

Decreto ministeriale 15 feb. 2012

Art. 1 Il 4% (quattro per cento) dei compensi percepiti, con esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui noli o sui biglietti di passaggio, è versato dal raccomandatario marittimo al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei a favore dei titolari delle imprese individuali, degli amministratori delle società che hanno per oggetto delle loro attività la raccomandazione di navi, degli institori di dette imprese o società purché non siano iscritti ad altri istituti di previdenza obbligatoria per legge o per contratto collettivo di lavoro. Il 15% (quindici per cento) dei compensi ricevuti per la carica di amministratori e di institori di società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi è versato da coloro che rivestono dette cariche al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei.


 


 

RC PROFESSIONALE


 

Premesse

Dal 13 agosto 2013 esiste l’obbligo di copertura RC professionale per i lavoratori iscritti agli ordini professionali.Tale assicurazione è regolata dall’Articolo 1917 del Codice Civile in base al quale l’Impresa di Assicurazione si impegna ad indennizzare l’Assicurato di quanto egli debba pagare perché civilmente responsabile di danni involontariamente cagionati a terzi sia personalmente (responsabilità diretta) sia da persone delle quali debba rispondere (responsabilità indiretta). Con molta lungimiranza il F.A.M.A. istituì la polizza RC professionale nel 2001: la polizza ha carattere collettivo ed è attivata automaticamente con il versamento del 2,00% sui diritti di agenzia.

Art.28 del decreto ministeriale

Il 2,80% (due virgola ottanta per cento) dei compensi percepiti, con esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui noli o sui biglietti di passaggio, è versato dal raccomandatario al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei, per la stipula di una polizza volta alla copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività di raccomandatario marittimo, secondo i criteri e con le modalità stabilite dall’assemblea del Fondo medesimo, e per le altre finalità stabilite dalla stessa assemblea, connesse e funzionali alla gestione del Fondo.

La decisione di istituire un contributo previdenziale obbligatorio si tradusse agli effetti pratici in un contributo pari al 3% dei compensi previsti da uno specifico decreto attuativo del 1987.
Tale percentuale è stata successivamente portata al 4%.
Poco dopo l’elevazione del contributo al 4%, il Fondo Agenti Marittimi ed Aerei individuò, in BPB Assicurazioni Vita S.p.A. (poi Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.), il partner ideale con il quale ideare un’apposita Convenzione Assicurativa. Dal 1 Gennaio 2017 è stato identificato il nuovo gestore del contributo in Generali Italia S.p.A.
Questa Convenzione denominata ‘Convenzione 3043’ si è evoluta, nel Gennaio 2007, in ‘Convenzione 3151’ e quindi ‘Convenzione 3173’; dal 1 Gennaio 2017, la nuova denominazione è ‘Convenzione 93678’ ed è destinata a Titolari ed Amministratori di Agenzia e Institori, in qualità di iscritti al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei.

Nel Gennaio del 1996, fu esteso l’obbligo della tutela previdenziale anche a chi riceveva emolumenti in qualità di Amministratori o Institori delle Società di raccomandazione marittima. Si trattava del contributo del 4% destinato a coprire determinati redditi da lavoro autonomo, sostitutivo della gestione separata INPS.
A seguito di tale innovazione legislativa, nello stesso anno 1996 il Fondo Agenti Marittimi ed Aerei si rivolse sempre alla BPB Assicurazioni Vita S.p.A., poi Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., oggi Generali Italia S.p.A. per la gestione di questo specifico contributo.
La scelta che si rivelò felice per le capacità e l’elevato livello di contenuti della Convenzione proposte dall’Impresa di Assicurazione, denominata ‘Convenzione 3041’ che nel gennaio 2007, con l’aumento al 15% della contribuzione per adeguarsi al livello contributivo INPS, si è trasformata nella convenzione denominata ‘Convenzione 3152’ e quindi in ‘Convenzione 3174’, oggi ‘Convenzione 32967’ destinata agli Amministratori delle Agenzie Marittime.

In caso di infortunio e/o malattia dell’Associato F.A.M.A. che abbia come conseguenza un’invalidità totale e permanente si ha la corresponsione di una “Pensione di Invalidità” derivante dalla conversione del valore di riscatto totale maturato relativo a tutte le posizioni assicurative rivalutabili nelle diverse Convenzioni stipulate tra il FAMA e le compagnie di assicurazioni in una rendita vitalizia immediata rivalutabile “da invalidità” 
In caso di decesso dell’Aderente/Assicurato, nel corso della durata contrattuale verrà corrisposta ai beneficiari (eredi) il capitale garantito della polizza “Temporanea di Gruppo per il caso di Morte” e pari al prodotto tra il contributo annuo versato nel corso dell’anno solare precedente e gli anni mancanti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età con un massimo di € 200.000,00 ed un minimo di € 10.000,00.

Da sempre l’attenzione del FAMA oltre alle forme di Previdenza Obbligatoria si è rivolta alla forma di Previdenza Volontaria.
Infatti, fin dal 1985, le esigenze individuali o familiari del Socio/Assicurato di affiancare al contributo obbligatorio previsto dalla legge un contributo volontario, furono promosse attraverso una forma di previdenza volontaria con la stipulazione di una specifica Convenzione denominata “Convenzione 3044”, anche con il nuovo gestore Generali Italia S.p.A. si è provveduto a proseguire il cammino intrapreso accendendo la ‘convenzione 93680’.

In generale lo scopo principale dell’Assicurazione di Responsabilità Civile è quello di tutelare il patrimonio dell’Assicurato, la cui integrità può essere compromessa dall’obbligo di risarcimento di danni causati a Terzi.
La Polizza/Convenzione di Responsabilità Civile dell’Agente Marittimo si rivolge agli Agenti Raccomandatari Marittimi iscritti al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei, siano essi persone fisiche o giuridiche.
La polizza è operante effettivamente in caso di danno a terzi e non fornisce una copertura all risk.

La garanzia comprende una serie di coperture che sono riportate in elenco nel contratto di polizza, che può essere scaricato facilmente dal sito FAMA all’interno dell’area riservata per le Agenzia, o richiesto direttamente al nostro ufficio.
Tra le coperture è compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla conduzione dei locali adibiti a uffici.
Ribadiamo che la garanzia copre non solo l’institore ma tutta l’azienda per l’attività di Agenzia Marittima.
I massimali variano da 1.500.000 a 3.000.000 di euro a seconda del fatturato dell’azienda e ha una franchigia del 10% per un minimo di 250 a un massimo di 2500 euro.


 

LA COMMISSIONE TECNICA


 

I sinistri vengono vagliati congiuntamente dal FAMA e dalla società di Assicurazione.

In caso di sinistri controversi, si riunisce la Commissione Tecnica Mista di cui fanno parte quattro Consiglieri Delegati del F.A.M.A

Vi è inoltre il supporto di un avvocato specializzato Marittimista e in Diritto Assicurativo.


 

I NUMERI DEL F.A.M.A.


 

Gli associati al Fondo sono più di 900 dei quali più di 700 effettivamente attivi dal punto di vista contributivo.

Le Aziende associate sono più di 300 in tutta Italia