LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA
Con queste premesse favorevoli, le modifiche all’art. 16 della legge n. 135/77 si dispone che il Fondo gestisca le forme previdenziali obbligatorie degli Agenti Raccomandatari Marittimi e il Ministero dei Trasporti stabilisce, con proprio decreto, l’ammontare della contribuzione che deve essere versata al Fondo.
L’obbligatorietà dell’adesione al Fondo viene ribadita e rafforzata sia dall’INPS che dal Ministero del Lavoro: con una circolare del 28 marzo 1997 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale acclara che i raccomandatari marittimi sono soggetti ad una contribuzione previdenziale obbligatoria. Il documento del Ministero del lavoro che evidenzia l’obbligatorietà della previdenza gestita dal F.A.M.A. porta la data del 26 settembre 2006.
E’ in ragione di questi atti che oggi il Fondo gestisce con successo, con giusta attenzione e chiarezza amministrativa la previdenza obbligatoria della categoria.
CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE
Decreto ministeriale 15 feb. 2012
Art. 1 Il 4% (quattro per cento) dei compensi percepiti, con esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui noli o sui biglietti di passaggio, è versato dal raccomandatario marittimo al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei a favore dei titolari delle imprese individuali, degli amministratori delle società che hanno per oggetto delle loro attività la raccomandazione di navi, degli institori di dette imprese o società purché non siano iscritti ad altri istituti di previdenza obbligatoria per legge o per contratto collettivo di lavoro. Il 15% (quindici per cento) dei compensi ricevuti per la carica di amministratori e di institori di società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi è versato da coloro che rivestono dette cariche al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei.
RC PROFESSIONALE
Premesse
Dal 13 agosto 2013 esiste l’obbligo di copertura RC professionale per i lavoratori iscritti agli ordini professionali.Tale assicurazione è regolata dall’Articolo 1917 del Codice Civile in base al quale l’Impresa di Assicurazione si impegna ad indennizzare l’Assicurato di quanto egli debba pagare perché civilmente responsabile di danni involontariamente cagionati a terzi sia personalmente (responsabilità diretta) sia da persone delle quali debba rispondere (responsabilità indiretta). Con molta lungimiranza il F.A.M.A. istituì la polizza RC professionale nel 2001: la polizza ha carattere collettivo ed è attivata automaticamente con il versamento del 2,00% sui diritti di agenzia.
Art.28 del decreto ministeriale
Il 2,80% (due virgola ottanta per cento) dei compensi percepiti, con esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui noli o sui biglietti di passaggio, è versato dal raccomandatario al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei, per la stipula di una polizza volta alla copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività di raccomandatario marittimo, secondo i criteri e con le modalità stabilite dall’assemblea del Fondo medesimo, e per le altre finalità stabilite dalla stessa assemblea, connesse e funzionali alla gestione del Fondo.
LA COMMISSIONE TECNICA
I sinistri vengono vagliati congiuntamente dal FAMA e dalla società di Assicurazione.
In caso di sinistri controversi, si riunisce la Commissione Tecnica Mista di cui fanno parte quattro Consiglieri Delegati del F.A.M.A
Vi è inoltre il supporto di un avvocato specializzato Marittimista e in Diritto Assicurativo.
I NUMERI DEL F.A.M.A.
Gli associati al Fondo sono più di 900 dei quali più di 700 effettivamente attivi dal punto di vista contributivo.
Le Aziende associate sono più di 300 in tutta Italia