Costituito con atto in data 31 gennaio 1985 a rogito Notaio Dr. Rosa Voiello
Ultima modifica in data 20 novembre 2020
Capo I – Denominazione, natura e scopi
Articolo 1 – Denominazione, natura e sede
Il “Fondo Agenti Marittimi ed Aerei”, di seguito denominato ”Fondo” o FAMA, istituito con atto a rogito del notaio dr.ssa Rosa Voiello del 31 gennaio 1985, rep. n. 26411, è un’associazione senza scopo di lucro, che svolge attività di interesse pubblico.
Il Fondo ha sede in Genova.
Può aprire sedi secondarie o di rappresentanza, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 2 – Scopi del Fondo
Il Fondo gestisce la previdenza obbligatoria degli agenti raccomandatari marittimi, ai sensi ed in esecuzione dell’art. 16 della legge 4 aprile 1977 n. 135 relativa alla “disciplina della professione di raccomandatario marittimo”, come sostituito dall’art. 1, comma 62, della legge 29 dicembre 1995 n. 549.
Il Fondo ha altresì lo scopo di predisporre ed attuare, sempre senza fini di lucro, altre forme di previdenza, così come forme di assistenza, anche sanitaria, e di assicurazione a favore degli Associati e delle rispettive aziende, nonché dei loro familiari.
Articolo 3 – Durata
Il Fondo, quale associazione svolgente attività di interesse pubblico, ha durata illimitata e non potrà farsi luogo al suo scioglimento per volontà dei suoi organi.
Articolo 4 – Esercizio sociale
Gli esercizi sociali del Fondo coincidono con l’anno solare.
Capo II – Associazione e contribuzioni
Articolo 5 – Associati
Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti di cui all’art. 16 della legge 4 aprile 1977 n. 135.
E così, ed in particolare :
a) i titolari di imprese individuali che abbiano per oggetto l’attività di raccomandazione marittima, come definita dalla stessa legge 4 aprile 1977 n. 135 ed in particolare dall’art. 2 di tale legge.
b) i legali rappresentanti e amministratori di società che abbiano per oggetto l’attività di raccomandazione marittima, sempre come sopra definita;
c) gli institori delle imprese individuali o società di cui sopra, purché non godano di altre forme previdenziali obbligatorie.
Possono inoltre, su base volontaria e quindi su richiesta, far parte del Fondo:
d) i titolari di imprese individuali, i legali rappresentanti e gli amministratori delle società che abbiano per oggetto l’attività di assistenza agli aeromobili;
e) i titolari di imprese individuali, i legali rappresentanti e gli amministratori delle società che abbiano per oggetto l’attività di mediazione marittima;
f) gli institori delle società o imprese di cui sopra, purché non godano di altre forme previdenziali obbligatorie.
Il domicilio degli associati, per quanto concerne i rapporti con il Fondo, è quello comunicato all’atto dell’iscrizione ovvero quello reso successivamente noto dall’iscritto con apposita comunicazione scritta.
Articolo 6 – Contributi obbligatori ed altre contribuzioni a favore del Fondo
I contributi che gli associati devono versare al Fondo sono :
1) i contributi obbligatori previsti e stabiliti, in applicazione ed in esecuzione dell’art. 16 della legge 4 aprile 1977 n. 135 come sostituito dall’art. 1, comma 62, della legge 29 dicembre 1995 n. 549, con il relativo e specifico Decreto Ministeriale, e computati sui compensi di agenzia e sugli emolumenti dei legali rappresentanti e amministratori, e così :
a) il contributo obbligatorio sui compensi di agenzia;
b) il contributo obbligatorio commisurato agli emolumenti dei legali rappresentanti e degli amministratori, nonché degli institori delle società aventi ad oggetto l’attività di raccomandazione marittima;
c) l’ulteriore contributo obbligatorio destinato alla copertura della responsabilità civile del raccomandatario marittimo nonché ad altre finalità connesse e funzionali alla gestione del Fondo;
2) gli ulteriori od altri contributi obbligatori che dovessero essere in seguito contemplati e previsti da norme di legge e di regolamento;
3) la quota di ammissione;
4) il contributo annuale.
La quota di ammissione ed il contributo annuale vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
La quota di ammissione deve essere versata sia all’atto della prima iscrizione al Fondo, sia al momento delle eventuali e nuove iscrizioni, successive alla cancellazione per l’avvenuta maturazione e liquidazione delle prestazioni a favore dell’iscritto o per qualsiasi altra ragione.
Il contributo annuale:
a) dovrà essere versato da ciascun iscritto entro il 31 gennaio di ogni anno;
b) non sarà dovuto dall’iscritto che dall’anno precedente non sia più titolare di impresa individuale o legale rappresentante ed amministratore di società di raccomandazione marittima o institore di impresa individuale o società svolgenti tali attività, e che abbia comunicato e documentato al Fondo tale cessazione con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata;
c) sarà nuovamente dovuto a partire dall’anno successivo a quello in cui l’iscritto, che sarà tenuto a darne tempestiva e documentata comunicazione al Fondo con lettera raccomandata r. o posta elettronica certificata, abbia riacquistato una delle posizioni e qualità anzidette.
I contributi obbligatori di cui al superiore punto 1), lettere a) e c), sono stabiliti, in base all’art. 16 della legge 4 aprile 1977 n. 135 come sostituito dall’art. 1, comma 62, della legge 29 dicembre 1995 n. 549, con il relativo e specifico Decreto Ministeriale, e così e da ultimo con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15 febbraio 2012 ed eventuali e successivi provvedimenti, e devono essere versati dalle imprese e dalle società, a favore dei soggetti di cui all’articolo 5, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al trimestre al quale i contributi si riferiscono.
I contributi obbligatori di cui al superiore punto 1), lettera b), sono anch’essi stabiliti dall’anzidetto Decreto Ministeriale, e devono essere versati dalle imprese e dalle società a favore dei soggetti di cui alla stessa lettera b).
I relativi versamenti devono essere effettuati al Fondo con cadenza semestrale al 31 luglio ed al 31 gennaio di ogni anno.
Le imprese o società comunicano al Fondo, sotto la propria responsabilità e contestualmente con i versamenti effettuati, la ripartizione dei contributi obbligatori tra i singoli soggetti beneficiari.
Eventuali modificazioni che dovessero verificarsi nel corso dell’anno in ordine alle situazioni soggettive rilevanti ai fini dell’acquisizione o della perdita della qualità di associato, avranno effetto, per quanto concerne i rapporti di debito/credito intercorrenti tra gli associati ed il Fondo, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Articolo 7 – Prestazioni
Le prestazioni previdenziali ed assistenziali del Fondo, anche indirette, sono stabilite e disciplinate in uno o più regolamenti, approvati dall’Assemblea.
Capo III – Entrate e patrimonio del Fondo
Articolo 8 – Entrate
Le entrate del Fondo sono costituite :
a) dalle entrate ordinarie derivanti dai contributi obbligatori e dalle altre contribuzioni di cui al superiore articolo 6;
b) da eventuali contribuzioni straordinarie liberalmente corrisposte dagli associati o sostenitori;
c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
d) da altre entrate previste da disposizioni di legge o da altre fonti normative;
e) da eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze, da qualsiasi parte provengano;
f) da sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio per ritardi, omissioni o irregolarità negli adempimenti.
Articolo 9 – Patrimonio
Il patrimonio del Fondo è costituito dai beni, mobili ed immobili, comunque acquisiti e di proprietà dell’associazione.
Capo IV – Organi e struttura organizzativa del Fondo
Articolo 10 – Organi del Fondo
Gli organi del Fondo sono :
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
Sezione I – Assemblea del Fondo
Articolo 11 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente entro il 30 giugno sempre di ogni anno, salvo diversa delibera del Consiglio.
Essa è inoltre convocata, sempre dal Presidente, ogni qualvolta la maggioranza semplice del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
E’ infine convocata, sempre dal Presidente, in forma ordinaria o straordinaria quando ne faccia espressa richiesta almeno un quinto degli associati aventi diritto.
E’ convocata solitamente nella località in cui il Fondo ha la sede sociale od anche altrove, purché in Italia.
Articolo 12 – Poteri dell’Assemblea
L’Assemblea degli associati:
a) approva su proposta del Consiglio il bilancio consuntivo;
b) approva il bilancio preventivo dell’esercizio in corso;
c) delibera in merito all’ impiego del patrimonio sociale;
d) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
e) delibera sui problemi di ordine generale riguardanti l’andamento ed il funzionamento del Fondo;
f) discute e delibera su tutti gli argomenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà di portare alla sua attenzione;
g) approva i Regolamenti con cui sono disciplinate, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di contributi obbligatori, le forme e le modalità delle contribuzioni dovute al Fondo, le sanzioni applicabili in caso di inadempimento e le prestazioni erogate dal Fondo.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti, compresi gli assenti e i dissenzienti non essendo previsto diritto di recesso.
Articolo 13 – Modalità e termini di convocazione
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà convocata con avviso a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 20 (venti) giorni prima del giorno fissato per la riunione.
La convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede della riunione nonché, analiticamente, degli argomenti all’ordine del giorno da trattare.
La convocazione dovrà essere inviata:
a) a tutti gli associati che siano iscritti al Fondo da almeno 3 (tre) mesi e che non siano in mora nei versamenti dei contributi obbligatori o delle altre contribuzioni dovute al Fondo.
b) ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori.
In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire con telegramma, o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.
Eventuali disguidi degli avvisi personali agli associati non potranno pregiudicare la validità dell’Assemblea.
Articolo 14 – Validità e svolgimento delle Assemblee
Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide qualunque sia l’argomento da trattare:
a) in prima convocazione, quando siano presenti, personalmente oppure per delega, tanti associati che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
Se l’Assemblea è costituita da tutti gli associati essa sarà valida in ogni caso, anche senza convocazione, e purché sia presente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti o rappresentati.
Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, potranno avere luogo e svolgersi, su decisione del Consiglio di Amministrazione di cui dovrà essere data comunicazione nell’avviso di convocazione, anche in video-conferenza o in audio-conferenza o comunque per via telematica.
Articolo 15 – Votazioni e diritto di voto
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Hanno diritto di voto solo coloro che siano iscritti al Fondo da almeno 3 (tre) mesi e che non siano in mora nei versamenti dei contributi obbligatori o delle altre contribuzioni dovute al Fondo, e come tali convocati per l’Assemblea in conformità a quanto previsto al superiore art.13).
L’associato che sia impossibilitato ad intervenire all’Assemblea personalmente può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta della quale deve farsi menzione nel verbale e che deve essere conservata dal Fondo.
Nessun associato può essere latore di più di 5 (cinque) deleghe.
Le votazioni sono normalmente palesi e sono invece segrete quando riguardino singole persone.
Le votazioni riguardanti le cariche sociali non possono essere fatte per alzata di mano o per acclamazione, ma devono essere obbligatoriamente effettuate con compilazione e deposito delle schede elettorali e computo ufficiale delle stesse.
Nel caso in cui l’Assemblea abbia luogo e venga svolta in video-conferenza o audio-conferenza o comunque per via telematica, i voti riguardanti le cariche sociali, o comunque argomenti che richiedano la votazione segreta, saranno espressi successivamente allo svolgimento dell’Assemblea, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e specificati nell’avviso di convocazione, e comunque tali da garantire la segretezza del voto.
Articolo 16 – Presidenza dell’Assemblea
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In caso di sua assenza od impedimento, alla nomina del Presidente provvederà la stessa Assemblea scegliendo fra i Presidenti non più in carica o fra i Consiglieri anziani, o in alternativa assumerà la carica il Presidente di Federagenti.
Per la redazione del verbale, il Presidente nominerà un segretario anche nella persona di un estraneo al Fondo.
Le Assemblee Straordinarie saranno sempre verbalizzate da un notaio.
Articolo 17 – Elezioni e candidature
L’Assemblea ordinaria degli associati, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in cui scadrà dalla carica l’intero Consiglio di Amministrazione, delibera il numero dei Consiglieri del successivo mandato.
La votazione per l’elezione dei Consiglieri sarà nominativa e segreta, risultando eletti i candidati che avranno ottenuto più voti fra quelli che, entro il 4° (quarto) giorno precedente l’Assemblea per la votazione, avranno comunicato al Fondo, con comunicazione e-mail, con posta elettronica certificata o con lettera raccomandata a.r. che dovranno comunque pervenire entro il termine anzidetto, il loro nominativo e la loro candidatura.
In caso di parità di voti fra due o più candidati, sarà eletto il candidato che non era membro del precedente Consiglio di Amministrazione oppure, nel caso di candidati entrambi componenti o non componenti del precedente Consiglio, il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione al Fondo.
Sezione II – Consiglio di Amministrazione
Articolo 18 – Composizione del Consiglio di Amministrazione
Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 10 (dieci) membri, eletti fra gli associati a scrutinio segreto in Assemblea.
La composizione del Consiglio di Amministrazione è determinata ad inizio mandato dall’Assemblea, che ne elegge i componenti secondo il meccanismo elettorale definito dal precedente articolo 17.
Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione del Fondo :
a) il Presidente pro-tempore della FEDERAGENTI Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi, Agenti Aerei e Mediatori Marittimi, anche e per quanto occorrer possa in mancanza del requisito di professionalità di cui al successivo articolo 23;
b) il Presidente uscente del Fondo, per periodo di cui al capoverso che segue immediatamente successivo alla cessazione dell’incarico, anche in deroga alla previsione di cui al capoverso che segue e salvo quanto previsto al successivo articolo 25.
La durata in carica dei Consiglieri del Fondo è fissata in 2 (due) anni e comunque fino alla data in cui si terrà l’Assemblea chiamata a deliberare sul bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
La durata in carica dei Consiglieri è rinnovabile per altri e successivi mandati, anche non consecutivi.
Laddove nel corso dell’esercizio venissero a cessare uno o più amministratori, essi verranno sostituiti con i primi dei non eletti.
Gli amministratori così cooptati dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, compresa la proroga eventualmente disposta ai sensi del successivo articolo 25.
La carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione è gratuita.
E’ inoltre facoltà dell’Assemblea di nominare 1 (uno) o più Presidenti Onorari del Fondo, nella persona o nelle persone di chi si è distinto meritoriamente per l’attività svolta in favore del Fondo stesso.
La carica del Presidente Onorario può essere revocata solo dall’Assemblea.
Il Presidente Onorario può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
Il Presidente del Fondo può altresì chiamare a far parte del Consiglio di Amministrazione uno o più soggetti che si siano distinti per la loro attività nell’ambito e/o in favore del Fondo, e che potranno partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
Articolo 19 – Poteri, convocazione e riunioni del Consiglio
Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo, salvo quelli riservati all’Assemblea dalla legge o dallo statuto.
E’ facoltà del Consiglio predisporre e deliberare regolamenti, per la disciplina e la gestione delle forme di previdenza ed assistenza che costituiscono lo scopo del Fondo.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, su richiesta della maggioranza semplice dei Consiglieri e comunque almeno 3 (tre) volte all’anno, di cui una per la predisposizione del bilancio consuntivo di fine esercizio da sottoporre all’Assemblea e una per la predisposizione del preventivo dell’anno successivo.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, o a mezzo telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica, oppure ed anche in questo caso per telefax o posta elettronica, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.
In mancanza delle formalità sopraindicate la riunione sarà valida con la presenza di tutti i componenti del Consiglio e dei membri effettivi del Collegio dei Revisori.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni consigliere ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, un verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio potranno avere luogo e svolgersi anche in video conferenza o in audio conferenza.
Articolo 20 – Compiti del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice :
a) nomina al proprio interno il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche il Presidente del Fondo;
b) nomina al proprio interno il Vice Presidente ;
c) nomina eventualmente, su proposta del Presidente ed al proprio interno, un Tesoriere;
d) nomina eventualmente il Direttore Generale di cui al successivo articolo 26;
e) assegna eventualmente ad un Consigliere, su proposta del Presidente, la delega per i rapporti col personale dipendente;
f) nomina fra i Consiglieri i propri rappresentanti nella Commissione Tecnico Mista di Assistenza e di Controllo.
Sezione III – Il Presidente
Articolo 21 – Compiti e poteri del Presidente
Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza del Fondo, che rappresenta nei confronti dei terzi ed anche in giudizio.
Il Presidente del Fondo, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dura in carica per il periodo di 2 (due) anni, e può essere nominato per un ulteriore periodo di 2 (due) anni in immediata prosecuzione.
Al Presidente spetta:
a) convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
b) adottare, in casi di particolare urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
c) emanare disposizioni per l’esecuzione e l’attuazione delle altre delibere degli organi del Fondo;
d) gestire le entrate del Fondo di cui all’articolo 8, sulla base dei criteri di massima stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
e) chiamare eventualmente a far parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo i soggetti di cui all’ultimo capoverso del superiore articolo 18;
f) adempiere a tutte le altre funzioni che gli siano state affidate dal presente statuto e/o delegate dagli altri organi del Fondo.
Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza del Fondo.
Il Presidente può conferire deleghe o procure per singoli atti o per categorie di atti.
Sezione IV – Revisori dei conti
Articolo 22 – Composizione e compiti del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti.
Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente.
I Revisori sono scelti e nominati dall’Assemblea anche fra i non iscritti al Fondo, durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili per altri e successivi mandati, anche non consecutivi.
I Revisori hanno il compito di controllare la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo e riferiscono all’Assemblea con relazione scritta.
Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione dietro invito del Presidente o quando l’ordine del giorno comprenda argomenti di loro competenze.
Nel caso di recesso per qualunque causa durante il periodo di carica di un membro effettivo, esso viene sostituito dal membro supplente che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Sezione V – Norme comuni agli organi del Fondo
Articolo 23 – Requisito di professionalità
In considerazione delle competenze che caratterizzano la professione e l’attività di raccomandatario marittimo, il requisito di professionalità necessario per la nomina a componente degli organi del Fondo, e per la correlativa assunzione dell’incarico ed il relativo esercizio, è considerato esistente per tutti gli iscritti ed associati.
Articolo 24 – Condizioni di ineleggibilità
Fermo restando quanto precede in ordine ai requisiti di professionalità, costituiscono condizioni di ineleggibilità o, laddove sopravvengano nel corso del mandato, di decadenza dalla carica di componente degli organi del Fondo :
a) l’avere subito condanne definitive, ovvero patteggiato la pena, per delitti non colposi punibili con la pena della reclusione non inferiore, né al massimo, a 2 (due) anni;
b) l’essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 159 del 6 settembre 2011, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) l’incorrere nelle – e quindi la sussistenza delle – situazioni e condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni;
d) la morosità reiterata nel pagamento dei contributi obbligatori e/o delle altre contribuzioni a favore del Fondo di cui al superiore articolo 6).
Sono in ogni caso fatti salvi, con riguardo ai precedenti punti a) e b), gli effetti della riabilitazione.
Articolo 25 – Proroga degli incarichi
L’Assemblea potrà prorogare la durata dell’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione e di Presidente del Fondo, nonché dell’incarico di componente del Collegio dei Revisori, così come stabilita ai superiori articoli 18 e 22, sino ad un ulteriore periodo massimo di un anno.
E ciò ferma restando comunque la possibilità di rinnovo degli incarichi così come prevista agli stessi articoli 18 e 22.
Sezione VI – Struttura organizzativa e funzionamento del Fondo
Articolo 26 – Direttore Generale
A capo degli uffici e del personale del Fondo può essere nominato un Direttore Generale, con i seguenti poteri e funzioni :
a) coordina il funzionamento degli uffici del Fondo;
b) sovrintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici ed alle mansioni, ed esercitando il potere disciplinare;
c) esercita le funzioni ed assume le responsabilità previste per il datore di lavoro dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro;
d) firma gli atti interni ed esterni predisposti dagli uffici del Fondo per i quali non sia diversamente disposto dallo statuto e/o dal regolamento del Fondo;
e) assiste e coadiuva il Presidente del Fondo nell’espletamento delle sue funzioni;
f) esercita ogni altra funzione attribuitagli in via continuativa o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Fondo;
g) cura e segue la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, da presentare e sottoporre agli organi del Fondo.
Il Direttore Generale partecipa, con funzioni consultive, alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Fondo.
Il Direttore Generale è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, alle condizioni e con il trattamento economico stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 27 – Personale del Fondo
Il Presidente del Fondo, oppure e su suo mandato il Direttore Generale, procedono all’assunzione e all’eventuale licenziamento del personale del Fondo, così come all’instaurazione di eventuali rapporti di collaborazione.
Tanto l’assunzione di dipendenti, e così l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, quanto l’instaurazione e lo svolgimento di eventuali rapporti di collaborazione, dovranno sempre essere disposti ed attuati nel pieno e totale rispetto della normativa, di legge e/o regolamentare e/o di contratto collettivo, vigente in materia.
L’organizzazione ed il numero dei dipendenti, così come degli eventuali collaboratori, dovranno essere comunque sufficienti al buon funzionamento degli uffici del Fondo, al perseguimento e raggiungimento dei suoi scopi ed al soddisfacimento delle esigenze degli associati.
Articolo 28 – Commissioni
Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno, ed anche e se del caso con l’eventuale partecipazione di collaboratori ed esperti esterni al Fondo, una o più Commissioni per lo studio e l’esame di particolari e specifiche problematiche di carattere tecnico e/o contabile, e comunque attinenti alla gestione, al funzionamento ed agli scopi del Fondo.
Capo V – Disposizioni finali
Articolo 29 – Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore il 20 maggio 2016.
Articolo 30 – Rinvio a norme di legge
Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto e/o dai regolamenti del Fondo, si fa rinvio alle norme del codice civile ed a tutte le leggi vigenti ed applicabili al Fondo.