Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
15 febbraio 2012
Visti gli art. 3 comma 8 e 9 let. h del D.L. 138/2011 convertito in l. n. 148/2011 e 34 let. f del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 che hanno abrogato le norme riguardanti l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni e servizi;
Considerato che risultano pertanto abrogati la disposizione dell’art.16 della L. n.135/1977, come modificato dall’art.1, comma 62 della L. n. 549/1995, che attribuisce al ministero dell’infrastrutture dei trasporti il potere di determinare le tariffe delle prestazioni rese dai raccomandatari marittimi, ed il D.M. in daata 11 febbraio 2011 con cui sono state stabilite dette tariffe per il bienno 2011/2012 con esclusione dell’art.30;
Considerato che permangono invece la disposizione dell’art.16 della L. n.135/1977, come modificato dall’art.1, comma 62 della L. n. 549/1995, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a determinare la percentuale dei compensi che i raccomandatari marittimi devono versare al F.A.M.A. e l’art.30 del D.M. in data 11 febbraio 2011 di attuazione di tale disposizione;
Ritenuto necessario adeguare alle nuove norme il disposto dell’art.30 del D.M. in data 11 febbraio 2011
DECRETA
Art. 1 Il 4% (quattro per cento) dei compensi percepiti, con esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui noli o sui biglietti di passaggio, è versato dal raccomandatario marittimo al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei a favore dei titolari delle imprese individuali, degli amministratori delle società che hanno per oggetto delle loro attività la raccomandazione di navi, degli institori di dette imprese o società purché non siano iscritti ad altri istituti di previdenza obbligatoria per legge o per contratto collettivo di lavoro.
Il 15% (quindici per cento) dei compensi ricevuti per la carica di amministratori e di institori di società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi è versato da coloro che rivestono dette cariche al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei.
Il 2,80% (due virgola ottanta per cento) dei compensi percepiti, con esclusione di quelli espressi in misura percentuale sui noli o sui biglietti di passaggio, è versato dal raccomandatario al Fondo Agenti Marittimi ed Aerei, per la stipula di una polizza volta alla copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività di raccomandatario marittimo, secondo i criteri e con le modalità stabilite dall’assemblea del Fondo medesimo, e per le altre finalità stabilite dalla stessa assemblea, connesse e funzionali alla gestione del Fondo.
Il presente decreto entra in vigore il 16 febbraaio 2012 e abroga l’articolo 30 del D.M. datato 11 febbraio 2011.
Roma, 15 febbraio 2012